La norma UNI EN 1090-2 prevede (rif. par. 4.2.1) la predisposizione a cura del "costruttore" di un "piano di ispezione e di prova specifico per l'opera".
La scelta del legislatore nazionale di adottare la norma UNI EN 1090-2 quale riferimento per l'esecuzione delle "costruzioni di acciaio" (rif. par. 4.2 delle NTC-2018) ha di conseguenza reso cogente l'impiego del piano suddetto.
Occorre peraltro riconoscere che non era certo necessaria un'assunzione legislativa per convenire sull'importanza di uno strumento di pianificazione e attuazione, quindi meglio sarebbe definirlo di gestione, in grado di porre, qualora ben concepito, il Direttore dei Lavori in condizioni ottimali per svolgere il proprio compito essenziale, ovvero l'ottenimento della garanzia di rispondenza del costruito con il progettato.
Preferendo dunque la definizione di "Piano di Controllo dell'Esecuzione" (di seguito "PCE") e ricordando che, in accordo alla stessa UNI EN 1090-2, con il termine "esecuzione" si intende l'insieme dei due processi di "prefabbricazione" in officina e di successiva "installazione" in opera, intendo qui di seguito porre in evidenza i diversi ordine di grande utilità che derivano dall'impiego di questo strumento di gestione del processo generale di realizzazione di opere in acciaio.
- L'esame del PCE redatto dal Costruttore consente innanzitutto alla D.L. di verificare il livello di studio e conoscenza del progetto raggiunto dal Costruttore medesimo, evidenziando eventuali lacune o sottostime di fasi critiche.
- Dal medesimo esame deriva inoltre la possibilità (fondamentale per il buon esito del processo complessivo di esecuzione) per la D.L. ed il Costruttore di verificare se fra i dati di output del processo di progettazione strutturale si evidenzino: a) requisiti necessari ma inespressi; b) requisiti espressi in modo non chiaro o incompleti; c) requisiti non applicabili e/o non ottenibili; consentendo di intervenire preventivamente negli opportuni termini propositivi e/o verificativi.
- L'analisi delle singole attività di controllo consente poi di entrare nel merito effettivo dei fattori specifici di conduzione, individuando in particolare: a) oggetto e grandezza fisica di controllo; b) strumenti di misurazione/valutazione e metodologie di impiego; c) requisiti di qualificazione del soggetto attuatore del controllo; d) collocazione cronologica del controllo; e) estensione quantitativa del controllo f) criteri di accettabilità degli esiti di controllo.
- Dall'analisi di cui punto precedente deriva poi un'ulteriore utilità particolarmente significativa, questa volta di natura documentale, costituita dall'individuazione preventiva (prima dell'avvio delle attività di esecuzione) della documentazione di registrazione degli esiti delle attività di controllo prestabilite, prevenendo in tal modo incomprensioni, ritardi, non conformità, omissioni che possono verificarsi in assenza di uno strumento gestionale adeguato e condiviso.
- Nell'ambito della complessiva documentazione d'esito dei controlli effettuati potrà ora facilmente identificarsi il sottoinsieme che viene posto a corredo obbligatorio dei componenti cosi come resi presso il sito di installazione e dell'opera completata.
Concludo con un'osservazione, vecchia come il mondo ma eterna: prevenire è meglio che curare.
Alla quale però occorre indiscutibilmente aggiungere: non si previene senza conoscere.
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