Quante volte il Direttore dei Lavori e il collaudatore si sono posti questa domanda?
Ci stiamo riferendo a componenti in acciaio molto comuni:
- strutture di sostegno (telai e torri) di impianti e/o macchinari
- vie di accesso (scale e passerelle per azionamento e/o manutenzione da parte degli addetti) ad impianti e/o macchinari
- vie di transito "by-pass" di linee di impianto e/o macchinario
- sili
In funzione dell'assegnazione all'ambito "opera di costruzione" ovvero "impianto/macchinario" muta radicalmente l'alveo normativo di riferimento ed i conseguenti adempimenti documentali in carico agli organi di controllo.
I riferimenti legislativi
La definizione di "opera di costruzione" è fornita dall'art.2 del Reg. comunitario n. 305/2011 ("Regolamento Prodotti da Costruzione"):
3) <<opere di costruzione>>, gli edifici e le opere di ingegneria civile;
Ai fini della valutazione di applicabilità della definizione suddetta su territorio nazionale occorre considerare la definizione generale di "intervento edilizio" di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ("Testo unico dell'edilizia"), che in relazione agli "interventi di nuova costruzione" riporta tra l'altro:
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
Entro l'"intervento edilizio", o l'"opera di costruzione", qualsiasi componente risulti dotato di capacità portante deve rispettare i requisiti applicabili delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" (che non propongono una definizione di "costruzione"), il cui aggiornamento periodico è reso cogente dall'art. 21 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, dedicata alle "opera di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". È questa Legge che determina in particolare quelle che sono le caratteristiche essenziali dell'ambito "opera di costruzione" (individuazione dell'opera, nomina del Progettista dei componenti strutturali, della Direzione Lavori, del Collaudatore, denuncia complessiva all'organo territoriale competente).
Le principali interpretazioni autentiche
Circa i confini di applicabilità della L. 1086/71 esiste l'unico documento interpretativo ufficiale costituito dalla Circolare M.LL.PP. 14 febbraio 1974 (il primo estratto è riferito a componenti non ricadenti nel campo di applicazione della Legge; il secondo a componenti che vi ricadono):
Si devono altresì assimilare alle macchine propriamente dette le parti metalliche accessorie e complementari al loro funzionamento (quali ad esempio: scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari) ed in genere le strutture che servono per sostenere e formare, con apparecchiature e tubazioni, l'insieme dell'impianto industriale. Come si vede, ci si trova di fronte a un'ampia e complessa casistica che non consente di formulare una generalizzata definizione di ciò che si è inteso comprendere nel concetto di "opere di ingegneria civile", costituenti l'oggetto delle norme di cui trattasi.
Impianti industriali - Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad uso industriale, riguardanti le fabbriche, le officine, gli stabilimenti, i cantieri, gli opifici, ecc. i magazzini, i depositi, i capannoni, le tettoie, le pensiline, i sili, le torri, le ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari o di opere similari.
Circa la definizione di "costruzione" è inoltre intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. III n. 5624 del 14 febbraio 2012: <<La definizione delle opere di nuova costruzione è ... comprendente tutti quegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo che hanno, come conseguenza, la trasformazione permanente del suolo inedificato. Costituisce, pertanto, "costruzione" in senso tecnico-giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che ... comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo>>.
Le considerazioni
1. L'interprete ultimo preposto per l'assegnazione o meno dei componenti in esame all'ambito "opera di costruzione" è in ogni caso costituito dall'ufficio del Genio Civile (o equipollente) competente per territorio.
2. In forza del combinato fra il par. 2.1 (I componenti, i sistemi e i prodotti edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti.) ed il par. 4.2 (I requisiti per l'esecuzione di strutture di acciaio, al fine di assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011, "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciai", per quanto non in contrasto con le presenti norme) delle NTC vigenti, tutti i componenti in acciaio dotati di capacità portante (anche "impiantistici" quando "svolgono funzione statica autonoma" come disposto dal par. 2.1) devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti applicabili del codice tecnico di esecuzione EN 1090-2 (quindi a prescindere dal fatto essi possano essere riconosciuti quali prodotti da costruzione strutturali ricadenti nel campo di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1, e come tali soggetti alla disciplina della "DoP" e relativa marcatura CE in accordo al Reg. 305/2011).
Nell'ambito della valutazione dei rischi di impiego, entro il fascicolo tecnico predisposto a corredo, il Produttore che immetta sul mercato impianti/macchinari corredandoli di "DoC" e relativa marcatura CE in accordo alla Dir. 2006/42/CE ("Direttiva Macchine" prossimo "Regolamento Macchine") dovrebbe ricomprendere il rischio specifico di "cedimento strutturale dei componenti portanti" (ovvero di "venuta meno della capacità portante dei componenti").
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