Entro il convincimento dell'opportunità che il Costruttore innanzitutto si doti e poi saggiamente impieghi le migliori "armi per difendersi" contrattualmente, abbiamo già in precedenza evidenziata la carnalità di un processo di riesame dei requisiti tecnico-documentali particolarmente approfondito.
La concretizzazione del quale, in termini di fattuale strumento di gestione, è costituita dal documento "Piano di Controllo dell'Esecuzione".
Entro l'insieme dei molti requisiti opportunamente oggetto di riesame, quello delle "condizioni tecniche di fornitura" dei "prodotti costituenti" impiegati per la realizzazione dell'opera in acciaio riveste particolare consistenza.
Per "prodotti costituenti" la norma di riferimento EN 1090-2 sostanzialmente intende i "prodotti di acciaio" (che potremmo definire "primari" e che sono esemplificati da prodotti piani quali lamiere o piatti, prodotti lunghi quali profili a sezione aperta o a sezione cava o a sezione piena, materiali di apporto per saldatura, bulloni, ecc.) impiegabili nelle 3 differenti fasi di realizzazione di un'opera in acciaio:
a) produzione presso lo stabilimento di prefabbricazione dei semilavorati, che la norma definisce "elementi";
b) produzione presso lo stabilimento di prefabbricazione dei prodotti destinati all'invio presso il sito di installazione, che la norma definisce "componenti";
c) assemblaggio in "opera" presso il cantiere di installazione dei prodotti di cui ai punti precedenti.
Per la definizione di "prodotti in acciaio" si veda quanto molto utilmente definito entro la norma di riferimento EN 10097 ("Definition of steel products").
Per "condizioni tecniche di fornitura" deve intendersi l'insieme delle condizioni tecniche della garanzia delle quali i produttori d'origine procedono all'immissione sul mercato dei propri prodotti, espressione peraltro quasi sistematicamente citata entro il titolo delle norme differenti (EN 10025, EN 10210, EN 10149, EN 10346, EN 10088 parti 4 e 5, EN 10296, EN 10297) ai "materiali" impiegabili.
Nello specifico caso dei "prodotti costituenti" con "condizioni tecniche di fornitura" in accordo a EN 10346, tipicamente impiegati dal settore industriale dei produttori di grandi sistemi di immagazzinamento automatizzati ed ammessi quali "materiali per uso strutturale" dal legislatore nazionale in forza del par. 11.3.4.1. delle NTC vigenti, occorre porre in evidenza il fatto che la norma in esame non risulta armonizzata al Reg. (UE) 305/2011 ("CPR"), derivandone perciò, ai fini dell'impiego su territori nazionale alcune importanti conseguenze:
a. ai fini del processo di "accettazione" da parte del DL, tali prodotti saranno attribuiti alla fattispecie "B)" di cui al par. 11.1 delle NTC;
b. tali prodotti dovranno derivare dal processo di produzione di stabilimento qualificato ai sensi del par. 11.3.1.2. delle NTC medesime.
Ma vi è un'ulteriore importante considerazione.
Entro il testo di norma sono specificate ben 4 famiglie di prodotti con caratteristiche tecniche differenti:
- "acciai a basso carbonio per formatura a freddo";
- "acciai da costruzione";
- "acciai ad alta resistenza per formatura a freddo";
- "acciai multifase per formatura a freddo".
Ed il legislatore non ha specificato se l'impiegabilità di cui al par. 11.3.4.1 debba intendersi con riferimento a tutte le 4 famiglie ovvero, più realisticamente, alla sola seconda "acciai da costruzione".
Occorre quindi che il Costruttore, che debba (o intenda: nel caso si assuma anche la responsabilità del processo di progettazione strutturale) impiegare "materiali" di acciaio EN 10346, proceda all'approvvigionamento avendo cura di specificare le condizioni tecniche di fornitura dei prodotti ricadenti entro la seconda delle 4 famiglie. In caso contrario, ovvero per impiego di prodotti ricadenti entro una delle altre famiglie, occorre che abbia cura di condividere con il DL, preliminarmente all'approvvigionamento, le condizioni di accettazione ritenute praticabili.
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